Article 17a applies to all external teaching assignments issued from 5 October 2007133, the date on which the Amendment to this Act comes into force. All external teaching assignments issued before 5 October 2007 must be adjusted by the start of the following semester.
L’articolo 17a si applica a tutti gli incarichi d’insegnamento esterni assegnati dopo l’entrata in vigore della modifica della presente legge del 5 ottobre 2007132. Gli incarichi d’insegnamento esterni in corso di svolgimento al momento dell’entrata in vigore devono essere adeguati al nuovo diritto entro l’inizio del semestre successivo.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.