1 The two federal institutes of technology and four research institutes within the ETH Domain shall establish binding rules of scientific integrity and good scientific practice for their members.
2 They shall determine the procedure for suspected non-compliance with these rules
3 Penalties for non-compliance with these rules are governed by the provisions of personnel law and provisions on the revocation of academic titles.
1 I PF e gli istituti di ricerca emanano regole vincolanti per i loro membri sull’integrità scientifica e sulla buona prassi scientifica.
2 I PF e gli istituti di ricerca definiscono la procedura per i casi di sospetta violazione di tali regole.
3 Le sanzioni per la violazione di queste regole sono rette dalle disposizioni in materia del diritto del personale e dalle disposizioni concernenti la revoca di titoli accademici.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.