Scientific publications must list all those who have made a scientific contribution.
44 Amended by No I of the FA of 21 March 2003, in force since 1 Jan. 2004 (AS 2003 4265; BBl 2002 3465).
Nelle pubblicazioni scientifiche devono essere menzionate tutte le persone che vi hanno collaborato sul piano scientifico.
43 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4265; FF 2002 3125).
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.