(Art. 53 para. 2 VPETA)
1 By 1 July of each year, the Cantons shall inform SERI of the net costs that they and the communes incurred in the previous year in relation to VPET.
2 The costs shall be broken down according to the tasks mentioned in Article 53 paragraph 2 VPETA. The costs associated with school-based VET programmes must be presented separately.
3 SERI may establish other breakdown criteria in corresponding guidelines.
(art. 53 cpv. 2 LFPr)
1 Entro il 1° luglio di ogni anno i Cantoni comunicano la SEFRI i costi netti che essi stessi e i Comuni hanno sostenuto per la formazione professionale nell’anno precedente.
2 I costi sono articolati secondo le spese sostenute per lo svolgimento dei compiti di cui all’articolo 53 capoverso 2 LFPr. I costi delle formazioni di base ad impostazione scolastica devono essere presentati separatamente.
3 La SEFRI può, mediante istruzioni, prevedere un’altra articolazione.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.