1 Branch courses and similar third-party training courses are designed to enable the transfer and acquisition of basic know-how. These courses are intended to complement the workplace training and classroom instruction segments of VET programmes if such additional training meets the needs of the occupational activity.
2 Working with professional organisations, the Cantons shall ensure that an adequate number of branch courses or similar third-party training courses are made available.
3 Attendance of branch courses is mandatory. At the request of the host company, the Cantons may free learners from their obligation to attend a branch course if the course content is already covered by another course that the learner is attending in a company training centre or upper-secondary level trade school.
4 Anyone who organises branch courses or similar third-party training courses may ask the host companies or VET school involved to pay a proportionate share of the costs. In order to avoid competitive distortions, professional organisations that organise branch courses or similar third-party training courses may ask non-member companies to pay a higher share of the costs.
5 The Federal Council shall establish the cost sharing framework and scope.
1 I corsi interaziendali e i corsi di formazione equivalenti organizzati fuori sede servono a trasmettere e ad acquisire le competenze di base. Completano la formazione professionale pratica e la formazione scolastica, se la futura attività professionale lo esige.
2 In collaborazione con le organizzazioni del mondo del lavoro, i Cantoni provvedono affinché l’offerta di corsi interaziendali e di corsi di formazione equivalenti organizzati fuori sede sia sufficiente.
3 La frequentazione dei corsi è obbligatoria. Su domanda dell’operatore della formazione professionale pratica, i Cantoni possono esentare le persone in formazione dalla frequentazione dei corsi se i contenuti della formazione sono dispensati in un centro di formazione aziendale o in una scuola d’arti e mestieri.
4 Coloro che tengono corsi interaziendali o propongono offerte equivalenti possono esigere dalle aziende di tirocinio o dalle istituzioni di formazione un’adeguata partecipazione alle spese. Per evitare distorsioni della concorrenza, le organizzazioni del mondo del lavoro che tengono tali corsi o offerte possono esigere dalle aziende non affiliate una maggiore partecipazione alle spese.
5 Il Consiglio federale stabilisce le condizioni e l’ampiezza della partecipazione alle spese.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.