1 At the time of arrest, objects and assets which can serve as evidence in foreign criminal proceedings or which originate from an offence shall be seized.
2 The cantonal authorities may, if necessary, order that the arrested person or the rooms be searched.
1 In caso di fermo, gli oggetti e i beni che possono servire come mezzi di prova nel procedimento penale straniero o provengono dal reato sono posti al sicuro.
2 Se necessario, le autorità cantonali possono ordinare la perquisizione della persona fermata e dei locali.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.