1 Victims and relatives of victims as defined in Article 1 paragraphs 1 and 2 of the Victim Support Act of 23 March 2007122 (VSA) and third parties who have a legitimate interest may make a written request to the executive authority for the following information:
2 The executive authority decides on the request after consulting the offender.
3 It may refuse to provide the information or revoke a previous decision to provide information only if the offender‘s legitimate interests justify this.
4 If the executive authority approves a request, it shall advise the person entitled to information of the confidentiality of the information disclosed. Persons entitled to victim support under the VSA are not required to maintain confidentiality in their dealings with a counsellor at a counselling service under Article 9 VSA.
121 Inserted by No I 1 of the FA of 26 Sept. 2014 on Victims’ Right to Information, in force since 1 Jan. 2016 (AS 2015 1623; BBl 2014 889 913). See also the transitional provision to this amendment at the end of the text.
1 La vittima e i congiunti della vittima ai sensi dell’articolo 1 capoversi 1 e 2 della legge federale del 23 marzo 2007124 concernente l’aiuto alle vittime di reati (LAV), nonché i terzi, per quanto essi abbiano un interesse degno di protezione, possono chiedere, presentando domanda scritta, che l’autorità d’esecuzione li informi:
2 L’autorità d’esecuzione decide in merito alla domanda dopo aver sentito il condannato.
3 Può rifiutarsi di informare o revocare una precedente decisione in tal senso soltanto se prevalgono interessi legittimi del condannato.
4 Se accoglie la domanda, l’autorità d’esecuzione rende attento l’avente diritto all’informazione in merito al carattere confidenziale delle informazioni comunicate. Le persone che hanno diritto all’aiuto alle vittime secondo la LAV non sono vincolate alla riservatezza nei confronti dei consulenti di un consultorio ai sensi dell’articolo 9 LAV.
123 Introdotto dal n. I 1 della LF del 26 set. 2014 sul diritto d’informazione delle vittime di reati, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1623; FF 2014 833, 855). Vedi anche le disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.