1 At the request of the offender, the executive authority may order the use of electronic devices and their secure attachment to the offender’s body (electronic monitoring):
2 The executive authority may order electronic monitoring only if:
3 If the requirements of paragraph 2 letter a, b or c are no longer met or if the offender fails to fulfil the obligations set out in the implementation plan, the executive authority may discontinue the electronic monitoring and order the sentence to be served in the normal manner or in the form of semi-detention, or restrict the free time available to the offender.
112 Inserted by No I 1 of the FA of 19 June 2015 (Amendments to the Law of Criminal Sanctions), in force since 1 Jan. 2018 (AS 2016 1249; BBl 2012 4721).
1 A richiesta del condannato, l’autorità d’esecuzione può ordinare l’impiego di apparecchi elettronici e la loro applicazione fissa sul corpo del condannato (sorveglianza elettronica):
2 L’autorità d’esecuzione può ordinare la sorveglianza elettronica soltanto se:
3 Se le condizioni di cui al capoverso 2 lettera a, b o c non sono più adempiute o se il condannato viola gli obblighi stabiliti nel piano di esecuzione, l’autorità d’esecuzione può porre fine all’esecuzione in forma di sorveglianza elettronica e ordinare che la pena detentiva sia eseguita in regime ordinario o in forma di semiprigionia oppure limitare il tempo libero spettante al condannato.
114 Introdotto dal n. I 1 della LF del 19 giu. 2015 (Modifica della disciplina delle sanzioni), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 1249; FF 2012 4181).
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