311.0 Swiss Criminal Code of 21 December 1937

311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937

Art. 79b Electronic monitoring

1 At the request of the offender, the executive authority may order the use of electronic devices and their secure attachment to the offender’s body (electronic monitoring):

a.
in execution of a custodial sentence or an alternative custodial sentence of from 20 days to 12 months; or
b.
in lieu of day release employment or day release employment and external accommodation for a term of from 3 to 12 months.

2 The executive authority may order electronic monitoring only if:

a.
it is not anticipated that the offender will abscond or commit further offences;
b.
the offender lives in permanent accommodation;
c.
the offender is doing regulated work or training or is similarly occupied for at least 20 hours a week or can be assigned to do the same;
d.
the adults living with the offender in the same accommodation consent; and
e.
the offender agrees to the implementation plan drawn up for him.

3 If the requirements of paragraph 2 letter a, b or c are no longer met or if the offender fails to fulfil the obligations set out in the implementation plan, the executive authority may discontinue the electronic monitoring and order the sentence to be served in the normal manner or in the form of semi-detention, or restrict the free time available to the offender.

112 Inserted by No I 1 of the FA of 19 June 2015 (Amendments to the Law of Criminal Sanctions), in force since 1 Jan. 2018 (AS 2016 1249; BBl 2012 4721).

Art. 79b Sorveglianza elettronica

1 A richiesta del condannato, l’autorità d’esecuzione può ordinare l’impiego di apparecchi elettronici e la loro applicazione fissa sul corpo del condannato (sorveglianza elettronica):

a.
per l’esecuzione di una pena detentiva o pena detentiva sostitutiva da venti giorni a dodici mesi; o
b.
in luogo del lavoro esterno o del lavoro e alloggio esterni, per una durata da tre a dodici mesi.

2 L’autorità d’esecuzione può ordinare la sorveglianza elettronica soltanto se:

a.
non vi è da attendersi che il condannato si dia alla fuga o commetta nuovi reati;
b.
il condannato dispone di un alloggio fisso;
c.
il condannato svolge un lavoro, una formazione o un’occupazione regolari per almeno venti ore alla settimana o è possibile assegnargli una tale attività;
d.
gli adulti che vivono con il condannato nella stessa abitazione vi acconsentono; e
e.
il condannato approva il piano di esecuzione allestito per lui.

3 Se le condizioni di cui al capoverso 2 lettera a, b o c non sono più adempiute o se il condannato viola gli obblighi stabiliti nel piano di esecuzione, l’autorità d’esecuzione può porre fine all’esecuzione in forma di sorveglianza elettronica e ordinare che la pena detentiva sia eseguita in regime ordinario o in forma di semiprigionia oppure limitare il tempo libero spettante al condannato.

114 Introdotto dal n. I 1 della LF del 19 giu. 2015 (Modifica della disciplina delle sanzioni), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 1249; FF 2012 4181).

 

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