311.0 Swiss Criminal Code of 21 December 1937

311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937

Art. 67e 3. Disqualification from driving

If the offender has used a motor vehicle in order to commit a felony or misdemeanour and where there is a risk of re-offending, the court, in addition to imposing a sentence or measure under Articles 59–64, may order that the offender forfeit his provisional or full driving licence for a period of between one month and five years.

103 Originally: Art. 67b.

Art. 67e 3. Divieto di condurre

Se l’autore ha utilizzato un veicolo a motore per commettere un crimine o un delitto e sussiste il rischio di un ulteriore abuso, il giudice può ordinare congiuntamente a una pena o a una misura secondo gli articoli 59–64 il ritiro della licenza di allievo conducente o della licenza di condurre per una durata da un mese a cinque anni.

104 Originario art. 67b.

 

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