311.0 Swiss Criminal Code of 21 December 1937

311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937

Art. 60 Treatment of addiction

1 If the offender is dependent on addictive substances or in any other way dependent, the court may order in-patient treatment if:

a.
the offender's dependence was a factor in the felony or misdemeanour that he committed; and
b.
it is expected that treatment will reduce the risk of further offences being committed in which his dependence is a factor.

2 The court shall take account of the offender's request for and readiness to undergo treatment.

3 The treatment is carried out in a specialised institution or, if necessary, in a psychiatric hospital. It must be adjusted to the special needs of the offender and the state of his health.

4 The deprivation of liberty associated with in-patient treatment shall normally amount to a maximum of three years. If the requirements for parole have not yet been fulfilled after three years and if it is expected that the measure will reduce the risk of further felonies or misdemeanours being committed in which his dependence is a factor, the court may at the request of the executive authority on one occasion only order the extension of the measure for a maximum of one further year. In the event of an extension and the recall to custody following parole, the deprivation of liberty associated with the measure may not exceed a maximum of six years.

Art. 60 Trattamento della tossicodipendenza

1 Se l’autore è tossicomane o altrimenti affetto da dipendenza, il giudice può ordinare un trattamento stazionario qualora:

a.
l’autore abbia commesso un crimine o delitto in connessione con il suo stato di dipendenza; e
b.
vi sia da attendersi che in tal modo si potrà evitare il rischio che l’autore commetta nuovi reati in connessione con il suo stato di dipendenza.

2 Il giudice tiene conto della richiesta dell’autore e della sua disponibilità a sottoporsi al trattamento.

3 Il trattamento si svolge in un’istituzione specializzata o, se necessario, in una clinica psichiatrica. Va adeguato alle esigenze speciali e allo sviluppo dell’autore.

4 La privazione della libertà connessa al trattamento stazionario non supera di regola i tre anni. Se, dopo tre anni, i presupposti per la liberazione condizionale non sono ancora adempiuti e vi è da attendersi che la prosecuzione della misura permetterà di ovviare al rischio che l’autore commetta nuovi crimini e delitti in connessione con il suo stato di dipendenza, il giudice, su proposta dell’autorità d’esecuzione, può ordinare, una sola volta, che la misura sia protratta per un altro anno. La privazione della libertà connessa alla misura non deve eccedere complessivamente sei anni in caso di protrazione e di ripristino dopo la liberazione condizionale.

 

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