1 The costs of the execution of sentences and measures are borne by the cantons.
2 The offender shall contribute in an appropriate manner to the costs:
3 The cantons shall issue detailed regulations on offenders' contributions to costs.
501 Amended by No I 1 of the FA of 19 June 2015 (Amendments to the Law of Criminal Sanctions), in force since 1 Jan. 2018 (AS 2016 1249; BBl 2012 4721).
1 Le spese dell’esecuzione di pene e misure sono a carico dei Cantoni.
2 Il condannato è tenuto a partecipare in modo adeguato alle spese di esecuzione:
3 I Cantoni emanano disposizioni dettagliate sulla partecipazione alle spese da parte dei condannati.
504 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del LF del 17 mar. 2017 (Modifica della disciplina delle sanzioni), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 1249; FF 2012 4181).
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