311.0 Swiss Criminal Code of 21 December 1937

311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937

Art. 380 Allocation of costs

1 The costs of the execution of sentences and measures are borne by the cantons.

2 The offender shall contribute in an appropriate manner to the costs:

a.
by performing work while serving a sentence or undergoing a measure;
b.
in accordance with his income or assets if he refuses to perform work assigned to him even though the work satisfies the requirements of Articles 81 or 90 paragraph 3; or
c.501
by deduction of part of the income due to him as payment for an activity while in semi-detention, while subject to electronic monitoring, while on day release employment or while in external accommodation combined with day release employment.

3 The cantons shall issue detailed regulations on offenders' contributions to costs.

501 Amended by No I 1 of the FA of 19 June 2015 (Amendments to the Law of Criminal Sanctions), in force since 1 Jan. 2018 (AS 2016 1249; BBl 2012 4721).

Art. 380 Spese

1 Le spese dell’esecuzione di pene e misure sono a carico dei Cantoni.

2 Il condannato è tenuto a partecipare in modo adeguato alle spese di esecuzione:

a.
mediante compensazione con il lavoro da lui prestato nell’ambito dell’esecuzione di pene e misure;
b.
proporzionalmente al suo reddito e alla sua sostanza se rifiuta di eseguire il lavoro che gli è assegnato, benché questo corrisponda alle esigenze dell’articolo 81 o 90 capoverso 3;
c.504
mediante deduzione di una quota del reddito realizzato per il tramite di un’attività nell’ambito della semiprigionia, dell’esecuzione in forma di sorveglianza elettronica, del lavoro esterno o del lavoro e alloggio esterni.

3 I Cantoni emanano disposizioni dettagliate sulla partecipazione alle spese da parte dei condannati.

504 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del LF del 17 mar. 2017 (Modifica della disciplina delle sanzioni), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 1249; FF 2012 4181).

 

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