1
2 The
3
4 The exchange of personal data with Europol is regarded as equivalent to an exchange with a competent authority of a Schengen State (Art. 349b).479
476 Inserted by Art. 2 of the FedD of 7 Oct. 2005 on the Approval and Implementation of the Agreement between Switzerland and Europol, in force since 1 April 2006 (AS 2006 1017 1018; BBl 2005 983).
477 Amended by Annex 1 No 4 of the FedD of 18 Dec. 2020 on the Approval and Implementation of the Exchange of Notes between Switzerland and the EU relating to the Adoption of the Legislation on the Establishment, Operation and Use of the Schengen Information System (SIS), in force since 22 Nov. 2022 (AS 2021 365; 2022 638; BBl 2020 3465).
478 SR 0.360.268.2
479 Inserted by No II 2 of the FA of 28 Sept. 2018 on the implementation of Directive (EU) 2016/680 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by competent authorities for the purposes of the prevention, investigation, detection or prosecution of criminal offences or the execution of criminal penalties, in force since 1 March 2019 (AS 2019 625; BBl 2017 6941).
1 Fedpol e il Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) possono trasmettere all’Ufficio europeo di polizia (Europol) dati personali, inclusi quelli degni di particolare protezione e profili della personalità.480
2 La trasmissione di questi dati sottostà segnatamente alle condizioni indicate negli articoli 3 e 10–13 dell’Accordo del 24 settembre 2004481 tra la Confederazione Svizzera e l’Ufficio europeo di polizia.
3 Contemporaneamente alla trasmissione dei dati, l’Ufficio federale di polizia informa Europol sullo scopo a cui i dati sono destinati, come pure su tutte le altre restrizioni concernenti il loro trattamento cui esso stesso sottostà in conformità della legislazione federale o cantonale.
4 Gli scambi di dati personali con Europol sono equiparati a uno scambio con un’autorità competente di uno Stato Schengen (art. 349b).482
479 Introdotto dall’art. 2 del DF del 7 ott. 2005 che approva e traspone nel diritto svizzero l’Acc. tra la Confederazione Svizzera e l’Ufficio europeo di polizia, in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 1017; FF 2005 859).
480 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. 4 del DF del 18 dic. 2020 approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento delle basi legali dell’istituzione, dell’esercizio e dell’uso del sistema d’informazione Schengen (SIS), in vigore dal 22 nov. 2022 (RU 2021 365; 2022 638; FF 2020 3117).
482 Introdotto dal n. II 2 della LF del 28 set. 2018 che attua la direttiva (UE) 2016/680 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2019 625; FF 2017 5939).
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.