1. Any public official or person acting in an official capacity who wilfully forges or falsifies a document or uses the genuine signature or handwriting of another to produce a false document,
any public official or person acting in an official capacity who wilfully falsely certifies a fact of legal significance, and in particular falsely certifies the authenticity of a signature or handwriting or the accuracy of a copy,
shall be liable to a custodial sentence not exceeding five years or to a monetary penalty.
2. If the person concerned acts through negligence, the penalty is a fine.
378 Amended by No I of the FA of 17 June 1994, in force since 1 Jan. 1995 (AS 1994 2290 2307; BBl 1991 II 969).
1. I funzionari o i pubblici ufficiali che intenzionalmente formano un atto falso od alterano un atto vero, oppure abusano dell’altrui firma autentica o dell’altrui segno a mano autentico per formare un atto suppositizio,
i funzionari o i pubblici ufficiali che intenzionalmente in un documento attestano in modo contrario alla verità un fatto d’importanza giuridica, in ispecie autenticano una firma falsa o una copia non conforme all’originale,
sono puniti con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
2. La pena è della multa se il colpevole ha agito per negligenza.
379 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2290; FF 1991 II 797).
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