311.0 Swiss Criminal Code of 21 December 1937

311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937

Art. 301 Military espionage against a foreign state

1.  Any person who conducts or organises the conduct of military intelligence gathering services on Swiss territory for a foreign state against another foreign state, and

any person who recruits persons for or facilitates such services,

shall be liable to a custodial sentence not exceeding three years or to a monetary penalty.

2.  Any correspondence and other materials are forfeited.

Art. 301 Spionaggio in danno di Stati esteri

1. Chiunque, nel territorio della Svizzera, raccoglie informazioni militari per conto di uno Stato estero in danno di un altro Stato estero, ovvero organizza un servizio siffatto,

chiunque arruola persone per servizi siffatti o li favorisce, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

2. La corrispondenza ed il materiale sono confiscati.

 

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