311.0 Swiss Criminal Code of 21 December 1937

311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937

Art. 299 Violation of foreign territorial sovereignty

1.  Any person who violates the territorial sovereignty of a foreign state, in particular by conducting official activities without authorisation on foreign territory,

any person who enters foreign territory in breach of international law,

shall be liable to a custodial sentence not exceeding three years or to a monetary penalty.

2.  Any person who attempts from within Swiss territory to disrupt the political order of a foreign state through the use of force shall be liable to a custodial sentence not exceeding three years or to a monetary penalty.

Art. 299 Violazione della sovranità territoriale di uno Stato estero

1. Chiunque viola la sovranità territoriale di uno Stato estero, in modo particolare compiendo illecitamente atti ufficiali nel territorio di esso,

chiunque penetra nel territorio di uno Stato estero contrariamente al diritto delle genti,

è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

2. Chiunque, dal territorio della Svizzera, tenta di perturbare con violenza l’ordine politico di uno Stato estero, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.