311.0 Swiss Criminal Code of 21 December 1937

311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937

Art. 280 Attacks on the right to vote

Any person who by the use of violence or the threat of seriously detrimental consequences prevents a voter from exercising his right to vote or to sign a petition requesting a referendum or initiative, and

any person who by the use of violence or the threat of seriously detrimental consequences coerces a voter into exercising his voting rights or into voting in a particular way,

shall be liable to a custodial sentence not exceeding three years or to a monetary penalty.

Art. 280 Attentati contro il diritto di voto

Chiunque, con violenza o minaccia di grave danno, impedisce ad un elettore d’esercitare il diritto di voto o di firmare una domanda di referendum o d’iniziativa,

chiunque, con violenza o minaccia di grave danno, costringe un elettore ad esercitare uno di questi diritti o ad esercitarlo in un senso determinato,

è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

 

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