Any person who by the use of violence or the threat of seriously detrimental consequences prevents a voter from exercising his right to vote or to sign a petition requesting a referendum or initiative, and
any person who by the use of violence or the threat of seriously detrimental consequences coerces a voter into exercising his voting rights or into voting in a particular way,
shall be liable to a custodial sentence not exceeding three years or to a monetary penalty.
Chiunque, con violenza o minaccia di grave danno, impedisce ad un elettore d’esercitare il diritto di voto o di firmare una domanda di referendum o d’iniziativa,
chiunque, con violenza o minaccia di grave danno, costringe un elettore ad esercitare uno di questi diritti o ad esercitarlo in un senso determinato,
è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.