311.0 Swiss Criminal Code of 21 December 1937

311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937

Art. 276 Incitement and inducement to violate military duties

1.  Any person who publicly incites others to disobey military orders, to violate military duties, to refuse to perform military service or to desert, and

any person who induces a person obliged to perform military service to carry out such an act,

shall be liable to a custodial sentence not exceeding three years or to a monetary penalty.

2.  Where the incitement or inducement relates to mutiny or the preparation for mutiny, the penalty is a custodial sentence or a monetary penalty.

Art. 276 Provocazione ed incitamento alla violazione degli obblighi militari

1. Chiunque pubblicamente provoca alla disobbedienza agli ordini militari, alla violazione dei doveri di servizio, al rifiuto del servizio od alla diserzione,

chiunque incita una persona obbligata al servizio militare a commettere un reato siffatto,

è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

2. La pena è una pena detentiva o pecuniaria se il colpevole ha provocato o incitato alla sedizione o al concerto per la sedizione.

 

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