311.0 Swiss Criminal Code of 21 December 1937

311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937

Art. 274 Military espionage

1. Any person who conducts, organises, recruits others to conduct or facilitates military intelligence-gathering services on behalf of a foreign state and to the detriment of Switzerland,

shall be liable to a custodial sentence not exceeding three years or to a monetary penalty.

In serious cases, a custodial sentence of not less than one year may be imposed.

2.  Any correspondence and materials shall be confiscated.

318 Amended by No I of the FA of 5 Oct. 1950, in force since 5 Jan. 1951(AS 1951 1 16; BBl 1949 1 1249).

Art. 274 Spionaggio militare

1.  Chiunque raccoglie informazioni militari per conto di uno Stato estero in danno della Svizzera, ovvero organizza un servizio siffatto;

chiunque arruola persone per siffatti servizi o li favorisce,

è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Nei casi gravi, può essere pronunciata una pena detentiva non inferiore ad un anno.

2.  La corrispondenza ed il materiale sono confiscati.

320 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1950, in vigore dal 5 gen. 1951 (RU 1951 1, 16; FF 1949 613).

 

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