311.0 Swiss Criminal Code of 21 December 1937

311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937

Art. 27 Personal circumstances

Special personal conditions, characteristics and circumstances that increase, reduce or exclude criminal liability are taken into account in the case offenders or participants to which they apply.

Art. 27 Circostanze personali

Si tiene conto delle speciali relazioni, qualità e circostanze personali che aggravano, attenuano o escludono la punibilità solo per l’autore o il compartecipe a cui si riferiscono.

 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.