311.0 Swiss Criminal Code of 21 December 1937

311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937

Art. 269 Violation of Swiss territorial sovereignty

Any person forcibly enters Swiss territory in violation of international law shall be liable to a custodial sentence or to a monetary penalty.

Art. 269 Violazione della sovranità territoriale svizzera

Chiunque penetra sul territorio svizzero contrariamente al diritto delle genti è punito con una pena detentiva o pecuniaria.

315 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1950, in vigore dal 5 gen. 1951 (RU 1951 1, 16; FF 1949 613). Vedi anche RU 57 1408.

 

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