311.0 Swiss Criminal Code of 21 December 1937

311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937

Art. 264h e. Use of prohibited weapons

1 The penalty is a custodial sentence of not less than three years for any person who, in connection with an armed conflict:

a.
employs poison or poisoned weapons;
b.
employs biological or chemical weapons, including poisonous or asphyxiating gases, substances and liquids;
c.
employs bullets which expand or flatten easily or explode in the human body;
d.
employs weapons primarily designed to cause injury through splinters that cannot be detected by x-ray equipment;
e.
employs laser weapons primarily designed to cause permanent blindness.

2 In especially serious cases, a custodial sentence of life may be imposed

Art. 264h e. Impiego di armi vietate

1 Chiunque, nel contesto di un conflitto armato:

a.
utilizza veleno o armi velenose;
b.
utilizza armi biologiche o chimiche, inclusi gas, sostanze e liquidi tossici o asfissianti;
c.
utilizza proiettili che all’interno del corpo umano si espandono o si appiattiscono facilmente oppure vi esplodono;
d.
utilizza armi il cui effetto principale è ferire con schegge che non possono essere localizzate nel corpo umano mediante raggi X;
e.
utilizza armi laser il cui effetto principale è procurare la cecità permanente,

è punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni.

2 In casi particolarmente gravi il giudice può pronunciare la pena detentiva a vita.

 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.