311.0 Swiss Criminal Code of 21 December 1937

311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937

Art. 25 Complicity

Any person who wilfully assists another to commit a felony or a misdemeanour shall be liable to a reduced penalty.

Art. 25 Complicità

Chiunque aiuta intenzionalmente altri a commettere un crimine o un delitto è punito con pena attenuata.

 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.