1 Any person who wilfully imports, stores, offers for sale or markets animal feed or animal feedstuffs that constitute a danger to animals shall be liable to a custodial sentence not exceeding three years or to a monetary penalty. Public notice is given of the conviction.
2 If the person concerned acts through negligence, the penalty is a fine.
3 The products are forfeited. They may be rendered harmless or destroyed.
1 Chiunque intenzionalmente importa, tiene in deposito, mette in vendita o in circolazione foraggi naturali od artificiali ch’egli sa essere nocivi alla salute degli animali, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. La sentenza di condanna è resa pubblica.
2 La pena è della multa se il colpevole ha agito per negligenza.
3 I prodotti sono confiscati. Essi possono essere resi innocui o distrutti.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.