311.0 Swiss Criminal Code of 21 December 1937

311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937

Art. 147 Computer fraud

1 Any person who with a view to his own or another's unlawful gain, by the incorrect, incomplete or unauthorised use of data, or in a similar way, influences the electronic or similar processing or transmission of data and as a result causes the transfer of financial assets, thus occasioning loss to another, or immediately thereafter conceals such a transfer shall be liable to a custodial sentence not exceeding five years or to a monetary penalty.

2 If the offender acts for commercial gain, he shall be liable to a custodial sentence not exceeding ten years or to a monetary penalty of not less than 90 daily penalty units.

3 Computer fraud to the detriment of a relative or family member is prosecuted only on complaint.

Art. 147 Abuso di un impianto per l’elaborazione di dati

1 Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, servendosi in modo abusivo, incompleto o indebito di dati, oppure di un analogo procedimento, influisce su un processo elettronico o simile di trattamento o di trasmissione di dati e provoca, per mezzo dei risultati erronei così ottenuti, un trasferimento di attivi a danno di altri o dissimula un trasferimento di attivi appena effettuato, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

2 La pena è una pena detentiva sino a dieci anni o una pena pecuniaria non inferiore a 90 aliquote giornaliere se il colpevole fa mestiere di tali operazioni.

3 L’abuso di un impianto per l’elaborazione di dati a danno di un congiunto o di un membro della comunione domestica è punito soltanto a querela di parte.

 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.