311.0 Swiss Criminal Code of 21 December 1937

311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937

Art. 145 Misappropriation and removal of property subject to a pledge or lien

Any debtor who, with the intention of causing loss to his creditors, appropriates, uses without authority, damages, destroys, reduces the value of or renders unusable property subject to a pledge or lien shall be liable on complaint to a custodial sentence not exceeding three years or to a monetary penalty.

Art. 145 Appropriazione e sottrazione di cose date in pegno o soggette a ritenzione

Il debitore che, nell’intenzione di nuocere al proprio creditore, gli sottrae una cosa su cui grava un diritto di pegno o di ritenzione, oppure ne dispone arbitrariamente, la deteriora, distrugge, svaluta o rende inservibile, è punito, a querela di parte, una con pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

 

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