1 Any person who damages, destroys or renders unusable property belonging to another or in respect of which another has a right of use shall be liable on complaint to a custodial sentence not exceeding three years or to a monetary penalty.
2 If the offender has committed criminal damage in the course of a public riot, he is prosecuted ex officio.
3 If the offender has caused major damage, a custodial sentence of from one to five years may be imposed. The offence is prosecuted ex officio.
1 Chiunque deteriora, distrugge o rende inservibile una cosa altrui, o su cui grava un diritto d’uso o d’usufrutto a favore di altri, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2 Se il colpevole ha perpetrato il danneggiamento in occasione di un pubblico assembramento, si procede d’ufficio.
3 Il giudice può pronunciare una pena detentiva da uno a cinque anni se il colpevole ha cagionato un danno considerevole. Il perseguimento ha luogo d’ufficio.
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