311.0 Swiss Criminal Code of 21 December 1937

311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937

Art. 137 Unlawful appropriation

1.  Any person who for his own or for another's unlawful gain appropriates moveable property which belongs to another shall be liable, unless the special requirements of Articles 138-140 apply, to a custodial sentence not exceeding three years or to a monetary penalty.

2.  If the offender has found the property or if the property has inadvertently come into his possession,

if he does not act for financial gain or

if he acts only to the detriment of a relative or family member,

the offence is prosecuted only on complaint.

Art. 137 Appropriazione semplice

1.  Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, si appropria una cosa mobile altrui, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria, in quanto non ricorrano le condizioni degli articoli 138–140.

2.  Se il colpevole ha trovato la cosa o ne è entrato in possesso in modo indipendente dalla sua volontà,

se egli ha agito senza fine di lucro, o

se il reato è stato commesso a danno di un congiunto o di un membro della comunione domestica,

è punito soltanto a querela di parte.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.