1 Any person who mutilates the genitals of a female person, impairs their natural function seriously and permanently or damages them in some other way shall be liable to a custodial sentence not exceeding ten years or to a monetary penalty of no less than 180 daily penalty units.
2 Any person who has committed the offence abroad but is now in Switzerland and is not extradited shall be liable to the foregoing penalties. Article 7 paragraphs 4 and 5 apply.
164 Amended by No I of the FA of 30 Sept. 2011, in force since 1 July 2012 (AS 2012 2575; BBl 2010 5651 5677).
1 Chiunque mutila gli organi genitali di una persona di sesso femminile, pregiudica considerevolmente e in modo permanente la loro funzione naturale o li danneggia in altro modo, è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 180 aliquote giornaliere.
2 È punibile anche chi commette il reato all’estero, si trova in Svizzera e non è estradato. L’articolo 7 capoversi 4 e 5 è applicabile.
166 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 set. 2012, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2012 2575; FF 2010 4941, 4967).
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.