291 Federal Act on Private International Law (PILA)

291 Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP)

Art. 94

A person is capable of disposing upon death if, at the time of making the disposition, they have the capacity to do so under the law of the state of their domicile or habitual residence, or under the law of one of the states of which they are a citizen.

Art. 94

Una persona può disporre a causa di morte se, al momento della disposizione, ne ha la capacità giusta il diritto del domicilio o della dimora abituale o giusta un suo diritto nazionale.

 

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