291 Federal Act on Private International Law (PILA)

291 Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP)

Art. 90

1 The estate of a person who had their last domicile in Switzerland is governed by Swiss law.

2 A foreign citizen may, however, submit their estate by will or contract of succession to the law of one of their states of citizenship. Such submission lapses if, at the time of death, the deceased no longer had such citizenship or had acquired Swiss citizenship.

Art. 90

1 La successione di una persona con ultimo domicilio in Svizzera è regolata dal diritto svizzero.

2 Tuttavia, lo straniero può, per testamento o contratto successorio, sottoporre la successione ad uno dei suoi diritti nazionali. Tale sua disposizione è inefficace se, al momento della morte, non era più cittadino di quello Stato o se è divenuto cittadino svizzero.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.