291 Federal Act on Private International Law (PILA)

291 Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP)

Art. 84

1 Foreign decisions relating to the relations between parents and child are recognised in Switzerland if they were rendered in the state of the child’s habitual residence or in the state of domicile or habitual residence of the respondent parent.

2 The provisions of this Act relating to the name (Art. 39), the protection of minors (Art. 85) and succession (Art. 96) are reserved.

Art. 84

1 Le decisioni straniere concernenti i rapporti tra genitori e figlio sono riconosciute in Svizzera se pronunciate nello Stato di dimora abituale del figlio o in quello di domicilio o di dimora abituale del genitore convenuto.

2 Sono fatte salve le disposizioni della presente legge concernenti il nome (art. 39), la protezione dei minori (art. 85) e il diritto successorio (art. 96).

 

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