291 Federal Act on Private International Law (PILA)

291 Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP)

Art. 82

1 The relations between parents and child are governed by the law of the state of the child’s habitual residence.

2 However, if neither parent is domiciled in the state of the child’s habitual residence and if the parents and the child are citizens of the same state, the law of that state applies.

3 The provisions of this Act relating to the name (Art. 33, 37 to 40), the protection of minors (Art. 85) and succession (Art. 90 to 95) are reserved.

Art. 82

1 I rapporti tra genitori e figlio sono regolati dal diritto della dimora abituale del figlio.

2 Tuttavia, se nessuno dei genitori è domiciliato nello Stato di dimora abituale del figlio, ma ambedue ed il figlio hanno la stessa cittadinanza, si applica il loro diritto nazionale comune.

3 Sono fatte salve le disposizioni della presente legge concernenti il nome (art. 33 e 37 a 40), la protezione dei minori (art. 85) e il diritto successorio (art. 90 a 95).

 

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