291 Federal Act on Private International Law (PILA)

291 Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP)

Art. 55

1 If the spouses transfer their domicile from one state to another, the law of the new domicile applies with retroactive effect as from the date of the celebration of marriage. Spouses may exclude retroactivity by written agreement.

2 A change of domicile has no effect on the applicable law if the spouses have agreed in writing that the former law shall remain applicable or if they are bound by a marital agreement.

Art. 55

1 Se i coniugi trasferiscono il loro domicilio in un altro Stato, il diritto del nuovo Stato di domicilio si applica retroattivamente dal momento della celebrazione del matrimonio. I coniugi possono escludere la retroattività mediante pattuizione scritta.

2 Il cambiamento di domicilio non influisce sul diritto applicabile qualora le parti abbiano pattuito per scritto l’ulteriore vigenza del diritto precedente o siano legate da una convenzione matrimoniale.

 

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