291 Federal Act on Private International Law (PILA)

291 Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP)

Art. 54

1 In the absence of a choice of law, marital property relations are governed:

a.
by the law of the state in which both spouses are domiciled at the same time, or, if that is not the case;
b.
by the law of the state in which both spouses were last domiciled at the same time.

2 If the spouses have never been domiciled at the same time in the same state, the law of their common citizenship applies.

3 Spouses who have never been domiciled in the same state and who do not have a common citizenship are subject to the Swiss rules on separation of property.

Art. 54

1 I rapporti patrimoniali dei coniugi che non abbiano scelto il diritto applicabile sono regolati:

a.
dal diritto dello Stato in cui ambedue sono simultaneamente domiciliati o, se ciò non è il caso;
b.
dal diritto dello Stato in cui ambedue erano da ultimo simultaneamente domiciliati.

2 Se i coniugi non sono mai stati simultaneamente domiciliati nello stesso Stato, si applica il loro diritto nazionale comune.

3 Se i coniugi non sono mai stati simultaneamente domiciliati nello stesso Stato né hanno cittadinanza comune, si applica il regime della separazione dei beni giusta il diritto svizzero.

 

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