291 Federal Act on Private International Law (PILA)

291 Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP)

Art. 50

Foreign decisions or measures relating to the effects of marriage are recognised in Switzerland if they were rendered:

a.
in the state of domicile or habitual residence of either spouse; or
b.
in the state in which the marriage was celebrated and the action cannot or cannot reasonably be expected to be brought in either of the states mentioned in letter a.

31 Amended by Annex No 2 of the FA of 18 Dec. 2020 (Marriage for All), in force since 1 July 2022 (AS 2021 747; BBl 2019 8595; 2020 1273).

Art. 50

Le decisioni o i provvedimenti stranieri concernenti i diritti e i doveri coniugali sono riconosciuti in Svizzera se:

a.
sono stati pronunciati nello Stato di domicilio o di dimora abituale di uno dei coniugi; o
b.
sono stati pronunciati nello Stato di celebrazione del matrimonio e la proposizione dell’azione in uno degli Stati di cui alla lettera a non era possibile o ragionevolmente esigibile.

29 Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della LF del 18 dic. 2020 (Matrimonio per tutti), in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2021 747; FF 2019 7151; 2020 1135).

 

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