291 Federal Act on Private International Law (PILA)

291 Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP)

Art. 37

1 The name of a person domiciled in Switzerland is governed by Swiss law. The name of a person domiciled abroad is governed by the law referred to by the rules of private international law of the state of domicile.

2 However, a person may request to have their name governed by the law of the state of their citizenship.

Art. 37

1 Il nome di una persona domiciliata in Svizzera è regolato dal diritto svizzero; quello di una persona domiciliata all’estero, dal diritto richiamato dalle norme di diritto internazionale privato dello Stato di domicilio.

2 Una persona può tuttavia esigere che il suo nome sia regolato dal diritto nazionale.

 

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