1 A foreign decision is not recognized in Switzerland if recognition is manifestly incompatible with Swiss public policy.
2 Recognition of a decision shall also be denied if a party establishes:
3 Other than that, the foreign decision may not be reviewed on the merits.
1 Non è riconosciuta in Svizzera la decisione straniera il cui riconoscimento sia manifestamente incompatibile con l’ordine pubblico svizzero.
2 La decisione straniera non è inoltre riconosciuta qualora una parte provi che:
3 Per altro, la decisione straniera non può essere riesaminata nel merito.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.