291 Federal Act on Private International Law (PILA)

291 Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP)

Art. 23

1 If a person has one or more foreign citizenships in addition to Swiss citizenship, jurisdiction based on citizenship is determined by reference to Swiss citizenship only.

2 If a person has more than one citizenship, the citizenship of the state with which such person is most closely connected is exclusively relevant in determining the applicable law, unless this Act provides otherwise.

3 If recognition of a foreign decision in Switzerland depends on a person’s citizenship, it is sufficient to take into consideration one of such person’s citizenships.

Art. 23

1 Se una persona, oltre alla cittadinanza svizzera, ha una o più cittadinanze straniere, solo la cittadinanza svizzera è determinante per stabilire la competenza del foro di origine.

2 Salvo diversa disposizione della presente legge, il diritto applicabile al pluricittadino è determinato in base allo Stato di origine con cui esso è più strettamente legato.

3 Se la cittadinanza di una persona è il presupposto per il riconoscimento di una decisione straniera in Svizzera, per il pluricittadino è sufficiente tener conto di una delle sue cittadinanze.

 

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