291 Federal Act on Private International Law (PILA)

291 Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP)

Art. 195

The current legislation that is repealed or amendments thereto are listed in the Annex, which forms part of this Act.

Art. 196

1 Gli effetti giuridici di fatti o atti giuridici sorti e conclusi prima dell’entrata in vigore della presente legge sono regolati dal diritto previgente.

2 Gli effetti giuridici di fatti o atti giuridici sorti prima, ma che perdurano dopo l’entrata in vigore della presente legge, sono regolati, fino a detta entrata in vigore, dal diritto previgente. Dall’entrata in vigore della presente legge, sono regolati dal nuovo diritto.

 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.