291 Federal Act on Private International Law (PILA)

291 Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP)

Art. 174

1 If a foreign schedule of claims is not recognised, the balance is distributed among the creditors of the third class according to Article 219 paragraph 4 DEBA125 provided they are domiciled in Switzerland.126

2 The same applies if the schedule of claims is not filed for recognition within the time-limit set by the court.

125 SR 281.1

126 Amended by Annex No 22 of the FA of 16 Dec. 1994, in force since 1 Jan. 1997 (AS 1995 1227; BBl 1991 III 1).

Art. 172

1 Nella graduatoria sono menzionati soltanto:

a.
i crediti garantiti da pegno giusta l’articolo 219 LEF119;
b.
i crediti non garantiti da pegno, ma privilegiati, di creditori domiciliati in Svizzera; e
c.
i crediti connessi con obbligazioni assunte per conto di una succursale del debitore iscritta nel registro di commercio.120

2 L’azione di impugnazione della graduatoria giusta l’articolo 250 LEF può essere proposta soltanto dai creditori di cui al capoverso 1 e dall’amministrazione straniera del fallimento.121

3 Se un creditore è già stato parzialmente tacitato in un procedimento estero connesso con il fallimento, tale parte, dedotte le spese, è imputata al dividendo che gli spetta nel procedimento svizzero.

119 RS 281.1

120 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 mar. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3263; FF 2017 3531).

121 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 mar. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3263; FF 2017 3531).

 

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