291 Federal Act on Private International Law (PILA)

291 Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP)

Art. 164a

1 If a foreign company acquires a Swiss company or forms a new foreign company with a Swiss company, or if a Swiss company is demerged into foreign companies, an action requesting the examination of the equity or membership rights pursuant to Article 105 of the Mergers Act of 3 October 2003108 may also be brought before the courts at the Swiss seat of the transferring entity.

2 The place of debt enforcement and the place of jurisdiction in Switzerland remain valid for so long as the creditors and the shareholders have not been satisfied or their claims secured.

107 Inserted by Annex No 4 of the Mergers Act of 3 Oct. 2003, in force since 1 July 2004 (AS 2004 2617; BBl 2000 4337).

108 SR 221.301

Art. 163d

1 Le disposizioni della presente legge relative alla fusione si applicano per analogia alla scissione e al trasferimento di patrimonio a cui partecipano una società svizzera e una società straniera. L’articolo 163b capoverso 3 non si applica al trasferimento di patrimonio.

2 Per il rimanente, la scissione e il trasferimento di patrimonio sono regolati dal diritto applicabile alla società che opera la scissione o che trasferisce il suo patrimonio a un altro soggetto giuridico.

3 Per quanto concerne il contratto di scissione, se le condizioni di cui all’articolo 163c capoverso 2 sono soddisfatte, si presume che esso sia disciplinato dal diritto applicabile alla società che opera la scissione. Tali norme si applicano per analogia al contratto di trasferimento.

99 Introdotto dall’all. n. 4 della LF del 3 ott. 2003 sulla fusione, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 2617; FF 2000 3765).

 

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