291 Federal Act on Private International Law (PILA)

291 Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP)

Art. 157

1 The protection of the name or business name of companies registered in the Swiss commercial register against infringements in Switzerland is governed by Swiss law.

2 The protection of the name or business name of a company which is not registered in the Swiss commercial register is governed by the law applicable to unfair competition (Art. 136) or the law applicable to infringements of personality rights (Art. 132, 133 and 139).

Art. 155

Fatti salvi gli articoli 156 a 161, il diritto applicabile alla società determina in particolare:

a.
la natura giuridica;
b.
la costituzione e lo scioglimento;
c.
la capacità giuridica e la capacità di agire;
d.
il nome o la ditta;
e.
l’organizzazione;
f.
i rapporti interni, segnatamente quelli tra la società ed i membri;
g.
la responsabilità in caso di violazione delle norme del diritto societario;
h.
la responsabilità per i debiti societari;
i.
la rappresentanza delle persone che agiscono per la società in virtù della sua organizzazione.
 

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