291 Federal Act on Private International Law (PILA)

291 Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP)

Art. 156

Claims regarding public issues of equity or debt securities based on prospectuses, circulars or similar publications may be based on either the law applicable to the company or the law of the state where the instruments were issued.

Art. 154

1 Le società sono regolate dal diritto dello Stato giusta il quale sono organizzate, se ne adempiono le prescrizioni in materia di pubblicità o registrazione o, in mancanza di tali prescrizioni, si sono organizzate giusta il diritto di questo Stato.

2 La società che non adempie tali condizioni sottostà al diritto dello Stato in cui è amministrata effettivamente.

 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.