291 Federal Act on Private International Law (PILA)

291 Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP)

Art. 119

1 Contracts relating to immovable property or to the use of immovable property are governed by the law of the state where the property is located.

2 A choice of law is allowed.

3 However, the form of the contract is governed by the law of the state in which the immovable property is located, unless such state allows the application of another law. For immovable property located in Switzerland, the form of the contract is governed by Swiss law.

Art. 119

1 I contratti concernenti i fondi o il loro uso sono regolati dal diritto dello Stato di situazione.

2 Le parti possono scegliere il diritto applicabile.

3 La forma è regolata dal diritto dello Stato di situazione del fondo, eccetto ch’esso consenta l’applicazione di un altro diritto. Se il fondo è situato in Svizzera, la forma è regolata dal diritto svizzero.

 

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