291 Federal Act on Private International Law (PILA)

291 Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP)

Art. 117

1 In the absence of a choice of law, contracts are governed by the law of the state with which they have the closest connection.

2 Such a connection is presumed to exist with the state of habitual residence of the party that has to perform the characteristic obligation or, if that party has concluded the contract in the exercise of a professional or business activity, with the state where such party has its establishment.

3 Characteristic obligation means in particular:

a.
in contracts for the transfer of title: the transferor’s obligation;
b.
in contracts pertaining to the use of property or of a right: the obligation of the party conferring such use;
c.
in agency contracts, contracts for work and other contracts to perform services: the service obligation;
d.
in contracts of deposit: the obligation of the depositary;
e.
in guarantee or suretyship contracts: the obligation of the guarantor or surety.

Art. 117

1 Se le parti non hanno scelto il diritto applicabile, il contratto è regolato dal diritto dello Stato con il quale è più strettamente connesso.

2 Si presume che la connessione più stretta sia quella con lo Stato in cui la parte che deve eseguire la prestazione caratteristica ha la dimora abituale o, se ha concluso il contratto in base a un’attività professionale o commerciale, in cui ha la stabile organizzazione.

3 È segnatamente prestazione caratteristica:

a.
nei contratti di alienazione, la prestazione dell’alienante;
b.
nei contratti di cessione d’uso, la prestazione della parte che cede l’uso di una cosa o di un diritto;
c.
nel mandato, nell’appalto o in analoghi contratti di prestazione di servizi, la prestazione del servizio;
d.
nei contratti di deposito, la prestazione del depositario;
e.
nei contratti di garanzia o fideiussione, la prestazione del garante o fideiussore.
 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.