272 Swiss Civil Procedure Code of 19 December 2008 (Civil Procedure Code, CPC)
272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC)
Art. 329 Deadlines and form
1 An application for a review must be filed in writing with a statement of the grounds within 90 days of the discovery of the grounds for review.
2 The right to request a review expires 10 years after the decision comes into force, except in cases under Article 328 paragraph 1 letter b.
Art. 328 Motivi di revisione
1 Una parte può chiedere al giudice che ha statuito sulla causa in ultima istanza la revisione della decisione passata in giudicato se:
- a.
- ha successivamente appreso fatti rilevanti o trovato mezzi di prova decisivi che non ha potuto allegare nella precedente procedura, esclusi i fatti e mezzi di prova sorti dopo la decisione;
- b.
- da un procedimento penale risulta che la decisione a lei sfavorevole è stata influenzata da un crimine o da un delitto; non occorre che sia stata pronunciata una condanna dal giudice penale; se il procedimento penale non può essere esperito, la prova può essere addotta in altro modo;
- c.
- fa valere che l’acquiescenza, la desistenza o la transazione giudiziaria è inefficace.
2 La revisione può essere chiesta per violazione della Convenzione europea del 4 novembre 1950156 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) se:
- a.157
- la Corte europea dei diritti dell’uomo ha accertato in una sentenza definitiva (art. 44 CEDU) che la CEDU o i suoi protocolli sono stati violati oppure ha chiuso la causa con una composizione amichevole (art. 39 CEDU);
- b.
- un indennizzo è inadatto a compensare le conseguenze della violazione; e
- c.
- la revisione è necessaria per rimuovere la violazione.
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