272 Swiss Civil Procedure Code of 19 December 2008 (Civil Procedure Code, CPC)

272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC)

Art. 297 Hearing of the parents and mediation

1 The court hears the parents in person when ruling on matters relating to a child.

2 The court may ask the parents to attempt mediation.

Art. 296 Principio inquisitorio e non vincolatività delle conclusioni delle parti

1 Il giudice esamina d’ufficio i fatti.

2 Le parti e i terzi sono tenuti a collaborare agli esami necessari all’accertamento della filiazione, sempre che non comportino rischi per la salute. Le disposizioni sui diritti delle parti e dei terzi di rifiutare la collaborazione non sono qui applicabili.

3 Il giudice statuisce senza essere vincolato dalle conclusioni delle parti.

 

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