272 Swiss Civil Procedure Code of 19 December 2008 (Civil Procedure Code, CPC)

272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC)

Art. 293 Amendment of the action

A divorce action may be changed to a separation action at any time prior to the court beginning its deliberations on the decision.

Art. 292 Passaggio alla procedura del divorzio su richiesta comune

1 La procedura è continuata secondo le norme sul divorzio su richiesta comune se i coniugi:

a.
al verificarsi della pendenza della causa non sono ancora vissuti separati da almeno due anni; e
b.
sono d’accordo di divorziare.

2 Se il motivo addotto per il divorzio sussiste, non vi è passaggio alla procedura del divorzio su richiesta comune.

 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.