272 Swiss Civil Procedure Code of 19 December 2008 (Civil Procedure Code, CPC)

272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC)

Art. 292 Change to divorce at joint request

1 The proceedings shall continue according to the provisions on divorce at joint request if the spouses:

a.
have been separated for less than two years at the time the case becomes pending; and
b.
agree to the divorce.

2 If the grounds for divorce claimed are established, no change to proceedings for divorce at joint request is made.

Art. 291 Udienza di conciliazione

1 Il giudice convoca le parti a un’udienza e accerta se sussista il motivo di divorzio.

2 Se sussiste il motivo di divorzio, il giudice cerca di conseguire un’intesa fra i coniugi in merito alle conseguenze del divorzio.

3 Se non sussiste il motivo di divorzio o se l’intesa non è raggiunta, il giudice impartisce all’attore un termine per motivare per scritto l’azione. In caso di inosservanza del termine, la causa è stralciata dal ruolo in quanto priva di oggetto.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.