1 The statements of the parties may not be recorded or used subsequently in court proceedings.
2 The use of the statements in the case of a proposed judgment or a decision by the conciliation authority is reserved.
1 Le parti devono comparire personalmente all’udienza di conciliazione.
2 Possono farsi assistere da patrocinatori o da persone di fiducia.
3 Non è tenuto a comparire personalmente e può farsi rappresentare:
4 La controparte dev’essere previamente informata della rappresentanza.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.